Art. 2.
(Attività professionali).

      1. L'attività professionale è distinta dall'attività d'impresa. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale la prestazione è resa e secondo i princìpi della personalità, dell'indipendenza e della responsabilità diretta e individuale o comunque concorrente del professionista che svolge la prestazione.
      2. La legge dello Stato stabilisce quando l'attività professionale è subordinata a determinati requisiti formativi ed è riservata a coloro che sono iscritti ad appositi albi

 

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o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
      3. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. Sono fatti salvi i vincoli di predeterminazione numerica stabiliti dalle norme vigenti in materia.
      4. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative funzioni.